Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7467 del 23/03/2017

Legittimazione ad impugnare – Cause riunite in primo grado, ma separate in appello – Solo alle parti del giudizio di appello.

In tema di ricorso per cassazione, la legittimazione all'impugnazione, che integra un potere processuale e non un'azione, può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello: ciò anche qualora in primo grado la sentenza sia stata pronunciata su più cause riunite, ma in secondo grado i giudizi, benché trattati nella medesima udienza, siano rimasti separati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura, diretta a denunciare l'irrituale instaurazione del contraddittorio in secondo grado, proposta dalle parti rimaste estranee al giudizio di appello conclusosi con la sentenza impugnata).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7467 del 23/03/2017