Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002

Ricorso sottoscritto dalla parte personalmente o dal rappresentante sostanziale della parte in quanto iscritti nell'apposito albo - Procura speciale - Necessità - Esclusione.

L'art. 365 del cod. proc. civ., che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio del difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso , ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo ,d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare.

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002