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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26274 del 20/12/2016

Giudizio di ottemperanza - Interpretazione del giudicato - Rigetto - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Esclusione - Fondamento – Fattispecie

La decisione di rigetto della domanda proposta per ottenere l’ottemperanza di un giudicato amministrativo non è sindacabile dalla Corte di cassazione per motivi inerenti all’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, atteso che gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa. (Nella specie, in sede di ottemperanza ad un giudicato amministrativo che, previo annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione di un decreto di diniego dei contributi ex lege n. 44 del 1999, obbligava il Commissario antiracket ad emetterne uno nuovo, il Consiglio di Stato aveva rigettato l’istanza di nomina di un commissario “ad acta” per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione, atteso che, nelle more del procedimento, era intervenuto un ulteriore decreto, anch’esso negativo, ma sufficientemente istruito e motivato; la S.C. ha, quindi, ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si lamentava l'omessa considerazione, da parte del giudice dell’ottemperanza, dell'asserita preclusione derivante dal giudicato in punto debenza dell’accesso al beneficio richiesto, trattandosi di censure attinenti all’intepretazione del giudicato stesso).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26274 del 20/12/2016