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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016

Indicazione del fatto controverso o decisivo - Necessità - Significato del termine "fatto" - Fattispecie.

Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, nell'ambito di un'azione sociale di responsabilità, la doglianza di omesso esame del mancato flusso finanziario che sarebbe derivato alla ricorrente dall'immediata acquisizione della titolarità di un compendio immobiliare, perché risolventesi nell'esposizione di uno scenario operazionale meramente ipotetico, cui erano ricollegate conseguenze patrimoniali più favorevoli per la società ove ad esso si fossero conformate le condotte dei suoi organi).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016