Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16477 del 05/08/2016

Questione preliminare - Mancata notifica di cartella di pagamento - Rigetto esplicito - Parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente sulla questione preliminare - Appello incidentale - Necessità - Fondamento.

Nel processo tributario, la parte, totalmente vittoriosa nel merito, rimasta soccombente su una determinata questione (nelle specie, omessa notifica della cartella di pagamento), onde evitare la formazione del giudicato interno, deve necessariamente proporre impugnazione incidentale sul punto, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, poichè la dizione "non accolte" ivi utilizzata riguarda le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16477 del 05/08/2016