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Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16894 del 10/08/2016 bis

Provvedimenti d'urgenza - Impugnabilità - Limiti - Unificazione della fase cautelare e di merito.

Il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto di essa o della mancata instaurazione del relativo giudizio, non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; al contrario, qualora il giudice adito, "ante causam" o in corso di causa, con richiesta di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., unifichi la fase cautelare e il giudizio di merito emanando, in luogo del provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile mediante l'ordinario atto di appello.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16894 del 10/08/2016 bis