Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016

Appello - Integrazione contraddittorio - Necessaria - Presupposti - Litisconsorzio cd. processuale - Fondamento - Fattispecie.

L'integrazione del contraddittorio, in fase di gravame, deve essere disposta non solo quando il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di litisconsorti necessari di diritto sostanziale, e l'appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi, ma anche nel caso di cd. litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti, non legate da litisconsorzio necessario, purché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, derivando la sua necessità dal solo fatto che le parti siano state presenti in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sullo specifico punto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal creditore per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore principale e di un cofideiussore, già convenuti dal fideiussore nel giudizio di primo grado).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016