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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - sospensione - del termine - per il ricorso per cassazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12495 del 19/07/2012

Giudizio di revocazione e giudizio di cassazione - Contemporanea pendenza del ricorso per cassazione e del procedimento di revocazione avverso la medesima sentenza - Configurabilità ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. - Effetti delle decisioni rese nel procedimento di revocazione sul giudizio di legittimità - Limiti - Effetti dell'estinzione del procedimento di revocazione - Applicabilità dell'art. 338 cod. proc. civ. - Conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Esclusione.

La disposizione di cui all'art. 338 cod. proc. civ., che disciplina la sorte del giudizio in cui venne emessa la sentenza impugnata nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., laddove il procedimento di revocazione si estingua, esplica i propri effetti soltanto se non sia stato proposto avverso la stessa sentenza ricorso per cassazione, atteso che, in presenza di una duplicità di impugnazioni, come prevista dall'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., il giudizio di legittimità sarà suscettibile di essere condizionato solo da una decisione di merito, passata in giudicato, presa nel contemporaneo procedimento di revocazione. Ne consegue che la mera dichiarazione di estinzione del processo di revocazione, essendo priva di effetti decisori del merito ed esaurendosi in una consumazione della "facultas impugnandi", non può produrre lo stabilizzarsi della sentenza d'appello ancora soggetta al sindacato di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12495 del 19/07/2012