Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata costituzione o comparizione dell'appellante – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6912 del 08/05/2012

Improcedibilità ex art. 348, primo comma, cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Inosservanza del termine di costituzione - Inclusione - Inosservanza delle forme di costituzione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Costituzione tempestiva ma viziata nelle forme - Soggezione al regime della nullità - Principio del raggiungimento dello scopo - Applicazione - Deposito tempestivo di "velina" dell'atto d'appello priva della relata di notifica - Successivo deposito dell'originale dell'atto d'appello notificato conforme alla "velina" - Declaratoria d'improcedibilità - Infondatezza.

L'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ. per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non anche per l'inosservanza delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l'appello se l'appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato una c.d. "velina" dell'atto d'appello in corso di notificazione - priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l'originale dell'atto notificato, conforme alla "velina".

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6912 del 08/05/2012