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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3845 del 09/03/2012

Sentenze della Corte di cassazione - Mancata riunione di ricorsi pendenti per diversi periodi di imposta - Ricorso per revocazione - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il ricorso per revocazione proposto nei confronti di una sentenza della Corte di cassazione, la quale abbia respinto l'istanza di riunione di processi asseritamente connessi, in quanto vertenti su plurimi ricorsi scaturiti dal medesimo verbale di verifica ed attinenti a periodi di imposta diversi, atteso che il diniego del provvedimento di riunione non involge alcuna distorta percezione di un fatto risultante in modo incontrovertibile dalla realtà del processo, mentre l'eventuale contraddittorietà tra decisioni irrevocabili attiene ad un ipotetico "error in iudicando", estraneo al presupposto dell'errore revocatorio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3845 del 09/03/2012