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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4747 del 23/03/2012

Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine di venti giorni - Disciplina di cui all'art.371-bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Inosservanza - Effetti - Improcedibilità - Costituzione del resistente - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell'art. 371-bis cod. proc. civ. la cui inosservanza determina la pronuncia d'ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l'avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità dell'atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4747 del 23/03/2012