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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012

Poteri della Corte di cassazione - Contenuto - Limiti - Fattispecie in tema di presunzioni tributarie.

Tributi (in generale) - contenzioso tributario - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - Poteri della Corte di cassazione - Contenuto - Limiti - Fattispecie in tema di presunzioni tributarie.

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso per vizio di motivazione avverso sentenza del giudice di merito che aveva escluso l'operatività della presunzione di maggior reddito di cui all'art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o comunque di una presunzione semplice di analogo contenuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad assegni versati sul conto corrente intestato ad una società e ad un socio di questa, tenendo conto dell'archiviazione del procedimento penale aperto a seguito della denuncia dell'emittente di tali titoli e delle circostanze dedotte dal contribuente a giustificazione dell'incasso degli stessi).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012