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Impugnazioni civili - appello - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012

Ammissione di mezzi istruttori - Obbligo del giudice - Esclusione - Potere discrezionale - Configurabilità - Mancato esercizio - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva ritenuto di non ammettere una prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012