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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - contrasto di giudicati – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 155 del 08/01/2014

Ambito - Violazione del giudicato esterno - Inclusione - Condizioni - Violazione del giudicato interno - Esclusione - Fondamento.

L'istanza di revocazione, prevista dall'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., per essere la sentenza da revocare contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, è ammissibile solo quando si tratta di giudicato risultante da un giudizio separato e sempre che, con la sentenza da revocare, il giudice non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno; quando il contrasto con un precedente giudicato si riferisce ad una sentenza pronunciata nell'ambito dello stesso giudizio, il rimedio contro la violazione del giudicato interno è quello del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 155 del 08/01/2014