Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014

Individuazione dell'oggetto del gravame e delle statuizioni contestate - Indispensabilità della sentenza impugnata - Omesso suo deposito e mancanza della stessa tra gli atti di causa - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Declaratoria - Necessità.

Il giudice di appello che, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata, indispensabile per individuare l'oggetto del gravame e le statuizioni contestate, e che la stessa non è, comunque, presente tra gli atti di causa, deve dichiarare l'improcedibilità del gravame, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1079 del 20/01/2014