Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1764 del 28/01/2014

Natura - Atto dispositivo del diritto d'impugnazione - Conseguenze - Legittimazione al compimento dell'atto - Spettanza - Soggetto avente la disponibilità del diritto fatto valere in giudizio o procuratore munito di mandato speciale.

L'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà, oltre ad essere inequivoca, deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1764 del 28/01/2014