impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6603 del 20/03/2014

Erronea indicazione ad opera della Corte di cassazione - Correzione ad istanza di parte - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni.

L'erronea indicazione del giudice di rinvio ad opera della Corte di cassazione, non potendo essere emendata dal giudice erroneamente indicato, né dare luogo a rinvio d'ufficio alla Corte stessa, può essere da quest'ultima corretta su istanza della parte interessata, se dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere discenda univocamente l'esatta identificazione del giudice di rinvio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6603 del 20/03/2014