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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11059 del 27/05/2016

Notifica della sentenza presso la sede provinciale dell'INPS - Decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. - Fondamento.

La notifica della sentenza emessa in giudizio di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, instaurato successivamente al 1° aprile 2007, effettuata presso la sede provinciale dell'INPS a norma dell'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2005, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto l'accentramento della gestione del contenzioso presso le sedi periferiche dell'Istituto risponde all'esigenza, nell'interesse dell'utenza, di mettere gli uffici più vicini al privato in condizioni di rispondere con immediatezza ed adeguatezza alle richieste giudiziarie, evitando passaggi inutili ed eccessivamente gravosi presso la sede centrale dell'ente.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11059 del 27/05/2016