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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016

Questione implicante un accertamento di fatto non esaminata della sentenza impugnata - Prospettazione della stessa nei gradi precedenti - Allegazione e deduzione della parte - Onere relativo - Contenuto - Circostanza integrante una nullità rilevabile d'ufficio - Irrilevanza.

Il ricorrente per cassazione che riproponga una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa, senza che rilevi che la circostanza integri una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto di esame ove comporti accertamenti di fatto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016