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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9075 del 18/04/2014

Pagamento del debito di cui alla sentenza esecutiva - Richiesta di rateazione - Idoneità - Esclusione.

L'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., come non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, a maggior ragione, non può evincersi dal fatto che egli ne abbia chiesto la rateazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9075 del 18/04/2014