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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - sospensione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10416 del 14/05/2014

Istanza per la sospensione del termine per impugnare - Accoglimento - Proposizione dell'impugnazione da parte del medesimo istante - Ammissibilità.

In materia di revocazione ordinaria, nessuna disposizione del codice di procedura civile inibisce alla parte, che pure abbia ottenuto la sospensione del termine per la proposizione dell'impugnazione ex art. 398 cod. proc. civ., di svolgere egualmente l'impugnazione, tenuto conto delle circostanze e di ragioni di opportunità difensiva.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.10416 del 14/05/2014