Skip to main content

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 14/02/2013

Rilevabilità su eccezione di parte - Limitazione all'acquiescenza totale - Impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza - Limiti oggettivi della impugnazione - Accertamento d'ufficio del giudice.

Il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte della acquiescenza alla sentenza si riferisce esclusivamente all'acquiescenza totale (per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione), ma non anche a quella conseguente all'impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza (acquiescenza parziale), atteso che il giudice deve accertare anche d'ufficio quali siano i limiti oggettivi dell'impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 14/02/2013