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Impugnazioni civili - appello - prove Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 29/03/2007

Ammissione di mezzi istruttori - Obbligo del giudice - Esclusione - Potere discrezionale - Configurabilità - Mancato esercizio - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio non siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di non ammettere una prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 29/03/2007