Impugnazioni civili - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016

Parte soccombente su una domanda o un'eccezione - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata proposizione - Formazione del giudicato implicito - Fattispecie.

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto un motivo di ricorso con il quale la parte parzialmente soccombente aveva lamentato l'esame di due motivi di gravame, in quanto gli stessi non erano altro che l'eccezione svolta contro le domande avversarie in primo grado).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016