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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011

Motivo di ricorso avente ad oggetto la compensazione delle spese di lite - Da parte di ricorrente rimasto soccombente verso controparte contumace - Declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse - Configurabilità - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il motivo di ricorso con cui la parte contesti la statuizione di compensazione delle spese di lite, contenuta nella sentenza d'appello, lì dove, essendo essa risultata totalmente soccombente ed essendo la controparte rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi (in particolare quella di "nulla a disporre sulle spese") non avrebbe determinato alcun risultato utile al ricorrente soccombente.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011