Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11971 del 31/05/2011

Richiesta di notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore domiciliatario - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Idoneità - Relata di notifica - Omessa specificazione dell'indirizzamento al procuratore della parte - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.

In tema di notificazione della sentenza, la notifica effettuata alla parte presso il procuratore costituito nel relativo domicilio in conformità alla richiesta del ricorrente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, senza che rilevi l'omissione nella relata, predisposta con modalità informatiche dall'ufficiale giudiziario, della specificazione relativa all'indirizzamento della notifica, nel recapito appropriato, al procuratore della parte, ove dal complesso dell'atto risulti chiaramente il materiale destinatario. (Nella specie, la relata precisava che la notifica era stata compiuta come "richiesto in atti"). (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11971 del 31/05/2011