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Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12303 del 07/06/2011

Principio di infrazionabilità della prova - Ammissibilità di nuove prove testimoniali in appello - Limite della indispensabilità - Possibilità di ammettere prova già preclusa - Esclusione.

Il principio di infrazionabilità della prova tra i vari gradi di giudizio non è stato soppresso in conseguenza dell'intervenuta abrogazione dell'art. 244, secondo comma, cod. proc. civ., ma rafforzato dalla previsione contenuta nell'art. 345 del cod. proc. civ. novellato, in base alla quale anche per le prove testimoniali vale il principio della inammissibilità della nuova prova in appello, che può essere ammessa solo in quanto - senza alterare il regime delle preclusioni - ritenuta dal giudice indispensabile ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel corso del giudizio di primo grado.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12303 del 07/06/2011