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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2803 del 05/02/2011

Ricorso per cassazione - Vizio di omessa pronuncia - Mancato deposito dell'atto di appello - Improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. - Sussistenza anche nel processo tributario - Fondamento.

Il ricorso per cassazione fondato sull'unico motivo costituito dall'omessa pronuncia su un capo di domanda, è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., se, unitamente ad esso, non sia stato depositato l'atto di appello contenente il motivo sul quale i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciare, trattandosi dell'atto su cui il ricorso si fonda, e tale onere - configurabile anche nel processo tributario, in quanto l'art. 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 del 1992 comunque consente alle parti di ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio, ancorché non ritirabili prima del termine del processo - non può essere adempiuto né con la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio, né col mero deposito dei fascicoli di parte, quando tale produzione non intervenga nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ. e non sia indicata la sede ove il documento può essere rinvenuto, né, infine, con la sola riproduzione, all'interno del ricorso, dei passi sui quali lo stesso è fondato.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2803 del 05/02/2011