Impugnazioni civili - opposizione di terzo - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17 del 03/01/2011

Litisconsorte necessario pretermesso nel giudizio di appello - Opposizione di terzo - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento - Decisione della causa nel merito - Necessità.

In tema di opposizione di terzo, nel caso in cui un litisconsorte necessario sia stato pretermesso nel giudizio di appello, il giudice d'appello adito in sede di opposizione ex art. 404 cod. proc. civ., constatata l'inefficacia della sentenza opposta nei confronti del terzo, non può esimersi dall'esame del merito dell'impugnazione, non ricorrendo nel detto caso nessuna delle ipotesi tassative, non suscettibili di applicazione estensiva, per la rimessione delle parti al primo giudice, di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17 del 03/01/2011