Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9265 del 19/04/2010

Consumazione del diritto di impugnazione - Condizioni - Intervenuta declaratoria di inammissibilità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Proposizione di un nuovo atto di appello in sostituzione del precedente viziato - Ammissibilità - Termini per la proposizione della nuova impugnazione - Decorrenza.

Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9265 del 19/04/2010