Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010

Carattere "chiuso" di detto giudizio - Conseguenze - Nuove attività assertive e nuove conclusioni - Divieto - Portata - Rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto - Esclusione - Condizioni.

Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 327 del 12/01/2010