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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010

Terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto - Soccombenza del convenuto - Mancata impugnazione della causa relativa al rapporto principale - Passaggio in giudicato - Effetti sul rapporto di garanzia impropria - Giudicato - Esclusione - Conseguenze.

In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause, benché proposte all'interno di uno stesso giudizio, rimangono distinte e scindibili; ne consegue che, se manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla domanda principale, il giudicato che si forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2557 del 04/02/2010