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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4373 del 23/02/2010

Deposito insieme al ricorso dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda - Omissione - Allegazione dell'intero fascicolo di merito - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Omissione - Allegazione dell'intero fascicolo di merito - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.

L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4373 del 23/02/2010