Skip to main content

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 01/06/2010

Notificazione della sentenza alla controparte personalmente - Decorrenza del termine breve ex art. 326 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.

La notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cod. proc. civ., deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, in quanto la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l'effetto particolare della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ha esclusivamente funzione propedeutica all'esecuzione, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 01/06/2010