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Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 25/02/2009

Ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Tassatività - Prospettazione in appello della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - Ricomprensione tra le cause legittimanti la rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione - Applicabilità - Conseguenza - Decisione nel merito da parte del giudice di appello - Necessità.

In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma primo, cod. proc. civ.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4488 del 25/02/2009