Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17804 del 30/08/2011

Notificazione da parte di ufficiale giudiziario incompetente - Nullità - Estensione al ricorso - Esclusione - Conseguenze - Costituzione dell'intimato - Sanatoria "ex tunc" - Configurabilità - Passaggio in giudicato della sentenza - Esclusione.

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, non si estende al ricorso e resta sanata con la costituzione dell'intimato, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., con effetto "ex tunc", senza che possa invocarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17804 del 30/08/2011