Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013

Nullità della notificazione della citazione nel giudizio di primo grado - Proposizione di appello avverso la sentenza di tale grado - Sanatoria del vizio di costituzione - Esclusione - Fondamento.

Lo scopo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si sia tempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni. Ne consegue che la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, da parte del convenuto già contumace, non sana il vizio relativo al difetto di regolare costituzione del giudizio in primo grado, non potendosi ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa e, pertanto, il giudice d'appello è tenuto a rilevare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, disponendone la rinnovazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013