Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22895 del 11/11/2005

Requisito della specialità - Condizioni - Indicazione della elezione di domicilio nel comune di Roma - Necessità - Esclusione - Mancata indicazione - Conseguenze - Notificazioni al ricorrente - Luogo di notificazione degli atti - Alternative.

La mancata indicazione, nella procura per il ricorso per cassazione, della elezione di domicilio nel comune di Roma non ne determina la nullità, ma comporta la sola conseguenza che le notificazioni vengano effettuate al ricorrente presso la cancelleria della Corte di Cassazione ex art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.., salva restando la facoltà della parte intimata di effettuare validamente dette notificazioni anche presso il difensore domiciliatario con studio fuori Roma, atteso che il principio fissato dalla norma mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22895 del 11/11/2005