Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - d.m. – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009

Natura di atto amministrativo - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Inapplicabilità - Mancata acquisizione del decreto in corso di giudizio di merito - Produzione nel giudizio di legittimità ex art. 372 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Produzione nel corso del giudizio di merito - Indicazione generica nella narrativa del ricorso - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. - Indicazione della fase in cui il documento è stato prodotto - Necessità.

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine) rende ad essi inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di legittimità, dovendosi comunque escludere, ove invece gli atti e i documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito, la sufficienza della loro generica indicazione nella narrativa che precede la formulazione dei motivi, attesa la necessità della "specifica" indicazione della documentazione posta a fondamento del ricorso, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che richiede la precisa individuazione della fase di merito in cui la stessa sia stata prodotta.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9941 del 29/04/2009