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Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007

Sentenza del giudice di pace - Impugnazione per incompetenza - Accoglimento della censura - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione sul merito - Necessità.

Impugnata innanzi al tribunale una sentenza del giudice di pace affermativa della propria competenza, il giudice d'appello, qualora dichiari nulla la decisione affermando la competenza del tribunale, deve, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. e in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007