Skip to main content

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009

Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore - Qualificazione - Garanzia propria - Conseguenze - Conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado - Sussistenza - Fondamento - Giudizio di appello - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado - Necessità - Difetto - Nullità del giudizio di appello e della sentenza - Rilevabilità di ufficio in sede di legittimità - Sussistenza. 

La domanda di manleva proposta dal convenuto, quale acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria ed il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale è sufficiente a giustificare, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art.331 cod. proc. civ., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti. Ne consegue che, in sede di gravame, il difetto di integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado, comporta la nullità, rilevabile di ufficio in sede di legittimità, dell'intero procedimento di appello e della sentenza che lo ha concluso.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009