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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 29338 del 15/12/2008

Provvedimento di urgenza - Declaratoria di inefficacia per mancata instaurazione del giudizio di merito - Compensazione delle spese - Reclamo - Ordinanza di rigetto - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Opposizione ex art. 669 "septies" cod. proc. civ. - Esperibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 29338 del 15/12/2008

In tema di procedimento cautelare, avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo nei confronti di provvedimento con cui, nel procedimento azionato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sia stata disposta la compensazione delle spese, pur essendo stata dichiarata l'inefficacia del provvedimento di urgenza per mancata instaurazione del giudizio di merito, non è proponibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma trova applicazione l'art. 669 "septies", terzo comma, cod. proc. civ., - per il quale la condanna alle spese contenuta nel provvedimento di rigetto è opponibile ai sensi degli artt. 645 segg. cod. proc. civ. - avendo tale norma, che pure disciplina espressamente solo l'ipotesi di provvedimento negativo, una valenza generale, volta a ricondurre al sistema oppositorio disciplinato dai citati artt. 645 segg. ogni statuizione sulle spese, mentre il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, per cui è in ogni caso inammissibile quando abbia ad oggetto la statuizione sulle spese processuali in sede cautelare, anche se la stessa non sia di condanna, ovvero intervenga per la prima volta in sede di reclamo, o, per qualsiasi motivo, sia intervenuto un provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 29338 del 15/12/2008