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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17211 del 21/07/2010

Diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 cod. proc. civ. - Ordinanza di rigetto del reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17211 del 21/07/2010

Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. é inammissibile avverso l'ordinanza con cui il tribunale, a norma dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 cod. proc. civ. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio né definitivo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17211 del 21/07/2010