impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - in genere - Cause inscindibili - Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnat

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Indampimento nei confronti di alcune delle parti - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Termine per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Necessità - Improrogabilità e rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010

Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto. Peraltro, il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010