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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - commissioni tributarie - Proposizione del ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'economia delle finanze - Inammissibilità - Costituzione dell'Agenzi

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - passiva - Proposizione dell'impugnazione nei confronti di parte priva della legittimazione passiva - Nullità - Sussistenza - Costituzione della parte legittimata passivamente - Sanatoria "ex tunc" - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 11/04/2011

La nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione "ad causam" è sanabile, con effetto "ex tunc", dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353. (Sulla base di tale principio, la S.C., rilevato che il ricorso contro la cartella di pagamento per la restituzione della tassa di concessione governativa di iscrizione nel registro delle imprese, erroneamente rimborsata due volte al contribuente, era stato proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, lo ha dichiarato inammissibile, peraltro ritenendo sanato il difetto di contraddittorio per la spontanea costituzione dell'Agenzia delle entrate, quale parte legittimata).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8177 del 11/04/2011