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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo -

capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere - Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13747 del 23/06/2011

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che dispongono l'amministrazione e che vengono emanati in applicazione dell'art. 384 cod. civ. (richiamato dal successivo art. 411, primo comma, cod. civ.), dovendo invero limitarsi la facoltà di ricorso, concessa dall'art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13747 del 23/06/2011