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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21291 del 10/10/2007

Difensore - Notifica in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario a mani della persona "addetta al ritiro" - Validità - Assenza di indicazioni o variazioni risultanti dagli atti - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21291 del 10/10/2007

La notifica del ricorso per cassazione a mani della persona "addetta al ritiro", in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un'eventuale comunicazione all'Ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 cod.proc.civ., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21291 del 10/10/2007