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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta in cause inscindibili - Eff

 

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - in genere - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta, in cause inscindibili - Effetti - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Eccezione - Sussistenza di una ipotesi di rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis cod. proc. civ.. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26889 del 10/11/2008

L'art. 331 cod. proc. civ., in virtù del quale il giudice deve ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio quando l'impugnazione della sentenza pronunciata in cause inscindibili o dipendenti non sia avvenuta nei confronti di tutte le parti, non si applica quando la parte impugnante abbia correttamente individuato tutti i contraddittori, ma poi riguardo ad uno di essi la notificazione sia stata omessa o sia inesistente ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento; pertanto, ove il ricorrente per cassazione ometta di depositare nei termini l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, non potendosi applicare in via analogica l'art. 331 cod. proc. civ. per difetto della "eadem ratio", ed alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile, ferma restando la facoltà della parte interessata di invocare la rimessione in termini "ex" art. 184 bis cod. proc. civ., previa la debita dimostrazione che l'omessa produzione del suddetto avviso di ricevimento non è dipesa da propria colpa.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26889 del 10/11/2008