impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 241 del 11/01/2006

Contenuto - Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Esclusione - Riferimento, anche implicito, ai fatti esposti nella sentenza impugnata o nel ricorso - Sufficienza. Corte di CassazioneSez. L, Sentenza n. 241 del 11/01/2006

Nel giudizio per cassazione, sono necessari per l'ammissibilità' del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l'indirizzo alla Corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo munito di procura e l'indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l'esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto del secondo comma dell'art. 370 cod. proc. civ. (per il quale "al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile") è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l'autonoma "esposizione sommaria dei fatti della causa" (art. 366, n. 3, cod. proc. civ.), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito.

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