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impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007

- Limiti - Vizio di motivazione - Ammissibilità - Condizioni - "Error in procedendo" - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007

Il principio della specificità dei motivi di impugnazione - richiesta dagli artt. 342 e 434 cod.proc.civ. per la individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico. Peraltro, la verifica dell'osservanza dell'onere di specificazione non è direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, dacché interpretare la domanda - e, dunque, anche la domanda di appello - è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione - così come avviene per ogni operazione ermeneutica - ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007